In eccesso il cloro e il sodio nell’acqua per l’irrigazione dei campi: si deve parlare di danno ambientale

Esclusa dai giudici, invece, l’applicabilità del regime previsto per i danni da cose in custodia

In eccesso il cloro e il sodio nell’acqua per l’irrigazione dei campi: si deve parlare di danno ambientale

Va esclusa categoricamente una comunanza operativa fra il regime di responsabilità per danno ambientale e quello per cose in custodia.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 17317 dell’1 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso originato dall’azione con cui un agricoltore ha citato in giudizio la Regione Emilia-Romagna, lamentando un danno ascrivibile all’eccessivo livello di cloro e sodio esistenti nelle acque del fiume Lamone, imputabile ad un difetto di controllo della qualità delle acque a carico della Regione Emilia Romagna, al cui attingimento a fini irrigui era stato autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.
Corposa la cifra richiesta dall’agricoltore come risarcimento: oltre 60mila euro. Ciò alla luce di un quadro chiaro, sempre secondo l’agricoltore: egli è proprietario di un fondo destinato a coltivazione di kiwi )varietà Hayward), alla cui irrigazione provvedeva mediante prelievo di acque dal fiume Lamone, come da autorizzazione e mediante il pagamento di un canone annuo alla Regione Emilia-Romagna; nell’anno 2007, a seguito delle irrigazioni, si è verificato un progressivo ingiallimento delle foglie delle piante, accartocciamento verso l’alto e caduta, scarsità di nuova vegetazione e conseguente diminuzione della produzione per l’annata 2008, danni quantificati in oltre 60mila euro e ascrivibili, come detto, secondo l’agricoltore, all’eccessivo livello di cloro e sodio esistenti nelle acque del fiume Lamone, imputabile ad un difetto di controllo della qualità delle acque a carico della Regione Emilia Romagna.
Secca la replica della Regione Emilia-Romagna: nessuna disposizione normativa le impone un obbligo di controllo sulle acque pubbliche in riferimento all’utilizzo che di esse viene fatto da parte dei privati titolari di autorizzazione ovvero di divulgare i dati rilevati e di informare gli utilizzatori delle acque.
Per i giudici di merito non ci sono dubbi: è legittima la richiesta di risarcimento avanzata dall’agricoltore.
Per i magistrati di Cassazione, invece, è necessario ricondurre l’azione risarcitoria alla disciplina dettata dal ‘Codice dell’ambiente’.
In sostanza, si è di fronte ad un corpo normativo appositamente dedicato alla tutela dell’illecito ecologico, ormai slegato dal sistema regolativo dell’illecito civile ordinario, come si evince dalla minuta descrizione tanto del regime di responsabilità quanto dei soggetti responsabili – e tra essi, primariamente, gli operatori professionali – e soprattutto del perimetro di applicazione della disciplina, il quale viene escluso nei casi di fenomeni naturali di carattere eccezionale, incontrollabili o inevitabili.
Necessario, quindi, un Appello bis, laddove si dovrà riesaminare la questione, valutando se un obbligo di controllo della qualità dell’acqua dei fiumi, ossia non riveniente dai canali di irrigazione, per uso irriguo possa derivare in capo alla pubblica amministrazione, nella specie quella regionale dell’Emilia-Romagna, sulla base dello stesso specifico provvedimento concessorio, in seguito quindi, all’imposizione di un vincolo da parte della stessa pubblica amministrazione alla propria attività da osservare nell’assentire il prelievo per i privati, e che vi sia, quindi, un conseguente obbligo di sospensione dell’autorizzazione e di avviso del raggiungimento di soglie elevate di presenza nell’acqua di sostanze di per sé non inquinanti, quali il cloro e il sodio, ma che possano nuocere alle colture per le quali l’uso irriguo è assentito.
Tirando le somme, a fronte di un pregiudizio riconducibile ad un illecito ecologico e, dunque, al deterioramento di risorse naturali – come le acque pubbliche –, l’azione risarcitoria deve essere incardinata esclusivamente nel quadro della disciplina speciale dettata dal ‘Codice dell’ambiente’, che ha approntato un sistema autonomo e completo di responsabilità per danno ambientale, slegato dal modello generale dell’illecito civile. Ne consegue l’inoperatività, in tale ambito, della responsabilità per danni da cose in custodia, dovendo la condotta e la colpa dell’ente pubblico (anche territoriale) essere valutate alla luce dei presupposti, dei criteri di imputazione e del perimetro applicativo delineati dalla normativa ambientale speciale.

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